Il sig. G. D. deceduto
SI LEGGE NELLA SINTESI CONCLUSIVA, DEPOSITATA IL 27.10.1995 – redatta dal Prof. Antonino Marino, nominato CTU dal Giudice Istruttore Dr. Alfonso D’Errico con ordinanza del 31-01-1995 nella causa civile nr. 5778/92 – DELLA
“CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO sulla vicenda patologica che ha coinvolto il signor
G. D.
deceduto presso L’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo il giorno 15-01-1992 alle ore 05.11 per “Shock emorragico ………”
1) – responsabile è da considerare chi, ove ne avesse avuto il preciso compito, ha omesso a suo tempo di illustrare al G. D. le modalità di prelievo del farmaco dal suo contenitore e della sua assunzione, causa prima, questa, di tutta la sequela di quelle disavventure, se così eufemisticamente si possono definire, che lo condussero all’exitus;
2) – responsabile è da considerare il sanitario di turno al pronto soccorso della casa Sollievo della Sofferenza il 04.12.1991 alle ore 21.30, e ciò sia per non aver fatto sottoporre il sig. G. D. ai dovuti, tempestivi, completi e specifici accertamenti previsti in riferimento alla patologia lamentata dal predetto sia per aver proposto un periodo di “osservazione domiciliare”, e quindi lontano da quel costante e diretto controllo sanitario che, nel caso specifico, si imponeva;
3) – responsabilità può altresì essere attribuita al radiologo che in tale occasione eseguì coscientemente solo un’indagine tecnicamente inutile ai fini di un valido accertamento di corpo estraneo non radiopaco, limitandosi ad eseguire passivamente quanto richiesto dal sanitario del pronto soccorso e refertando laconicamente senza nemmeno richiamare la sua attenzione sul valore semeiologico e clinico nullo agli scopi prefissi della ricerca effettuata;
4) – responsabilità va attribuita all’endoscopista che per primo eseguì l’accertamento diagnostico richiesto dal sanitario di turno al pronto soccorso, in occasione del secondo episodio del 03.01.1992, per non aver provveduto contestualmente all’ispezione e comunque immediatamente e personalmente alla tempestiva estrazione del corpo estraneo, essendo egli stesso, per la sua specialità, il sanitario più qualificato all’esecuzione di un intervento che i segni clinici di lacerazione esofagea in atto rendevano urgente;
5) – altrettanta responsabilità va attribuita al Dr. Cassano sia per aver ulteriormente dilazionato l’intervento estrattivo che per non aver utilizzato una tecnica confacentesi al particolare tipo di corpo estraneo ingerito;
6) – responsabilità è da attribuire a chi ha disposto l’introduzione in esofago della sonda ad espansione di Sengstahen-Blakemore, presidio assolutamente controindicato nella particolare patologia in atto ed anzi tale da aggravarne l’entità;
7) – contemporanea responsabilità è di chi, applicando la predetta sonda non correttamente, ha traumatizzato ancor più il viscere aggravando la prognosi;
– responsabilità è, inoltre, da attribuire a chi ha disposto ed a chi ha praticato le successive, ripetute e superflue indagini endoscopiche pur sapendo di provocare ulteriore danno ad un tessuto ormai in grave stato di sofferenza; a tal proposito, va in particolare sottolineato che tutti i traumatismi direttamente apportati sulle pareti esofagee dopo l’avvenuta estrazione del corpo estraneo (applicazione della sonda gastroesofagea ed espansione, esofagoscopie ripetute) allo scopo di far fronte ai danni ad essa collegabili, devono essere ritenuti corresponsabili nel determinismo della perforazione a tutto spessore sopravvenuta a carico della parete sinistra dell’esofago;
9) – responsabilità va attribuita all’equipe chirurgica per la ingiustificabile parcellarità dell’ispezione toracotomica malgrado gli evidenti segni di compromissione controlaterale del viscere che avevano indotto all’intervento stesso;
10) – responsabilità va assegnata, infine, a chi, garante della congruità del trattamento postoperatorio, pur in presenza di sopravvenute complicanze riferibili alla lesione obiettivamente riscontrata prima dell’intervento toracotomico a carico della parete sinistra dell’esofago e mai ispezionata, non ha prospettato doverosamente e direttamente a chi aveva eseguito l’intervento per via esterna l’indicazione e la considerazione dell’utilità di un’eventuale reintervento di revisione che, tempestivamente condotto, anche se non privo di rischio ma giustificato dalle circostanze e dalla gravità del caso, avrebbe potuto costituire l’ultima chance di salvezza per il paziente, impedendo che la flogosi esofagea interessasse in profondità la parete aortica contigua scongiurando il conseguente shock emorragico terminale;
11) – per quanto attiene il G. D., dall’analisi dei fatti, come si è già chiarito nelle premesse, non ci sembra gli si possa attribuire attendibilmente alcun concorso di colpa “
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